Esecuzione in forma specifica se l’obbligato non provvede al trasferimento. Tribunale di Latina, sent. 3 febbraio 2026
la nota a sentenza di Federica Marciano di Scala si trova a questa pagina
Lunedì, 9 Marzo 2026
Giurisprudenza
| Separazione e divorzio: aspetti processuali
| autonomia privata e contrattuale
| Attuazione dei provvedimenti
| Merito
In caso di separazione consensuale omologata, l’accordo che prevede il trasferimento di un immobile a favore dei figli costituisce un obbligo vincolante; il mancato adempimento da parte del genitore consente all’altro di agire, ex art. 2932 c.c., per ottenere una sentenza costitutiva che sostituisce il contratto di donazione non concluso e può essere trascritta nei registri immobiliari senza necessità di atto notarile.
Separazione – consensuale – immobili – trasferimento – inadempimento – esecuzione
Rif. leg.: art. 2932 c.c



