Esecuzione in forma specifica se l’obbligato non provvede al trasferimento. Tribunale di Latina, sent. 3 febbraio 2026

la nota a sentenza di Federica Marciano di Scala si trova a questa pagina

Tribunale Latina, Sez. I, Sent., 03/02/2026, n. 273 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In caso di separazione consensuale omologata, l’accordo che prevede il trasferimento di un immobile a favore dei figli costituisce un obbligo vincolante; il mancato adempimento da parte del genitore consente all’altro di agire, ex art. 2932 c.c., per ottenere una sentenza costitutiva che sostituisce il contratto di donazione non concluso e può essere trascritta nei registri immobiliari senza necessità di atto notarile.

Separazione – consensuale – immobili – trasferimento – inadempimento – esecuzione

Rif. leg.: art. 2932 c.c

editor: Fossati Cesare