La Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale, di Annunziata Cerboni Bajardi e Giuseppe Piccardo
Abstract
Il presente approfondimento è stato elaborato da Annunziata Cerboni Bajardi e Giuseppe Piccardo nell’ambito dei lavori del gruppo di studio sulla mediazione (Coordinatrici Avv. Rosa Vincelli e Claudia Romanelli).
L’approfondimento riguarda la nuova disciplina sulla Giustizia riparativa che, successivamente alla introduzione ad opera della Riforma Cartabia, sembrava rimanesse inattuata o comunque venisse attuata con serie e oggettive difficoltà.
Nel recente periodo va rilevata una diversa tendenza anche in considerazione della sottoscrizione di protocolli tra il Ministero della Giustizia e diversi enti territoriali per avviare 36 centri di giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale.
|
|
L’introduzione di un sistema organico di giustizia riparativa costituisce, come noto, una delle novità più significative della Riforma Cartabia e la sua finalità sembra accomunare i due interventi legislativi riguardanti il processo civile e il processo penale (la Legge n. 134/2021, entrata in vigore il 19.10.2021, che prevede la “delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa” e la Legge n. 206/2021, entrata in vigore il 24.12.2021, contenente la “delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie”).
Tale finalità non è solo quella di ridurre i tempi della giustizia ma di rendere il sistema più efficiente e di assicurare una risposta della giustizia che vada oltre il processo, la sanzione, la decisione giudiziale del conflitto; in sostanza la scelta legislativa è stata quella di formare un sistema integrato di giustizia nella quale siano presenti due percorsi, quello giudiziale e quello alternativo.
Sul piano civilistico e più specificatamente familiare la Riforma Cartabia riconosce un importante spazio e ruolo alla mediazione familiare e più in generale alle modalità di soluzione alternative dei conflitti finalizzate a soluzioni che superino tale conflitto tra le parti al di fuori del processo o evitando il processo, quale la negoziazione assistita.
Dal punto di vista penale il nuovo modello unitario di giustizia riparativa si pone come alternativo a quello attuale, nell’ambito del quale la risposta dell’ordinamento per l’imputato è sostanzialmente sanzionatoria con finalità generale e speciale preventiva e, per la parte offesa, risarcitoria.
È un sistema alternativo in quanto non mira a controbilanciare o compensare in termini economici il danno cagionato, ma a porre in essere azioni positive, consapevoli e responsabili, che tendano a progettare futuri e diversi equilibri; per tale ragione può essere certamente collocato nel più ampio contesto della giustizia complementare, avendo come finalità quella di riparare le conseguenze del reato attraverso il dialogo e l’incontro tra vittime, autori del reato e comunità di riferimento, con l’aiuto di un mediatore esperto iscritto negli appositi elenchi.
Di giustizia riparativa si parla da tempo soprattutto in relazione alle indicazioni intervenute da anni dalla legislazione internazionale; in effetti prima della Riforma Cartabia, nell’ambito di approfondimenti dottrinali e studi svolti dalle commissioni presso il Ministero della Giustizia, erano già state individuate le caratteristiche della giustizia riparativa ed era stato evidenziato che un programma può essere considerato come percorso di giustizia riparativa, solo se presenta alcuni elementi che sono imprescindibili:
- la partecipazione attiva di reo e vittima
- il riconoscimento della vittima e la riparazione dell’offesa nella sua dimensione globale, che include anche le conseguenze dell’offesa sulle emozioni della persona, sui sentimenti sociali che derivano e che causano in chi è vittima senso di sfiducia, insicurezza individuale, modificazioni di abitudini di vita.
- l’autoresponsabilizzazione del reo, cioè un percorso che dovrebbe portare il responsabile a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, a maturare un concetto di responsabilità nei confronti dell’altro, e a sentire la necessità della riparazione;
- il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione, quale protagonista attiva nel percorso di pace che deriva dall’azione riparativa;
- la consensualità: i programmi di giustizia riparativa richiedono il consenso consapevole, informato, spontaneo e revocabile delle parti;
- la confidenzialità della mediazione che quindi non deve in alcun modo essere diffusa all’esterno;
- la volontarietà dell’accordo raggiunto tra le parti.
Tali studi e approfondimenti avevano come riferimento la Direttiva 2012/29/UE che valorizza il ruolo delle vittime nel processo penale, introducendo norme minime di protezione della vittima del reato da attuare nel corso del giudizio penale e afferma che il reato è un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime.
La nozione di giustizia riparativa è in particolare contenuta nell’art.2 lett. d) della direttiva: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.
Nella logica della direttiva n.29 la giustizia riparativa e la mediazione tra vittima e autore del reato vengono intese come servizi a beneficio della vittima, i cui interessi devono avere una posizione centrale affinché siano assicurate garanzie dirette ad evitare la vittimizzazione secondaria, l’intimidazione e le ritorsioni.
La giustizia riparativa si rivolge anche all’imputato che non si trova di fronte alla alternativa di subire la pena intesa in senso sanzionatorio o di perseguire il riconoscimento della sua innocenza, ma ha la possibilità di svolgere un programma che contempla comportamenti attivi diretti a sanare la frattura che il reato ha determinato, con possibili benefici dal punto di vista processuale.
La riforma Cartabia è stata preceduta anche da interventi legislativi nazionali che, seppure non contemplati all’interno di una riforma unitaria, si sono ispirati alla logica della giustizia riparativa e della mediazione penale e dietro impulso, come detto, di provvedimenti internazionali, hanno introdotto norme e istituti che sembra utile ricordare.
1) Istituto della messa alla prova, avanti il processo penale minorile (art.27 D.lvo n.272 del 1989), caratterizzato dall’elaborazione di un programma da parte dai Servizi sociali che, tra le altre prescrizioni, prevede le modalità dirette alla riparazione delle conseguenze del reato e alla conciliazione del minorenne con la parte offesa (mediazione penale).
Va detto che il processo penale minorile si presta ad accogliere spazi alternativi alla sanzione, tenuto conto che la prioritaria finalità di tale processo è quella rieducativa, diretta a responsabilizzare il minore, a sostenerlo nella sua maturazione e riflessione sulle proprie azioni al fine di comprenderne il disvalore e di comporre il conflitto generato dal reato anche attraverso la riconciliazione con la vittima.
2) Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni di cui al D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 che, nella parte dedicata ai principi generali, stabilisce che: “L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato” (art.1 comma 2), assegnando a tale strumento una importanza non secondaria nell’ambito del processo rieducativo. La tutela delle vittime di reato all’interno del sistema minorile trova una sua regolamentazione, seppur parziale, in relazione al profilo relativo ai minori vittime di violenza sessuale, nella previsione di cui all’art. 609 decies comma 4 c.p. che prevede espressamente l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
3) Facoltà del Giudice di Pace, nell’ambito del processo penale, di promuovere la conciliazione tra le parti e, se il reato è perseguibile a querela, di rinviare l’udienza e di avvalersi dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti nel territorio (art.28/4° co. D.lvo n.274 del 2000). Nel caso in cui l’autore del reato, prima dell’udienza di comparizione, dimostri di avere proceduto alla riparazione del danno e di avere eliminato le conseguenze del reato, il giudice può dichiarare estinto il reato e può anche disporre la sospensione per un periodo non superiore a 3 mesi, per consentire all’imputato di svolgere tali adempimenti (art.35 estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie).
4) Prescrizioni e modalità di tipo riparatorio nella fase di esecuzione della pena per imputati maggiorenni, quali lo svolgimento di volontariato a favore della collettività e delle famiglie nell’ambito dell’affidamento in prova al servizio sociale e le azioni di riparazione nei programmi di trattamento per i detenuti.
5) Norme relative al giudizio penale ordinario, collocate in modo frammentario nel codice penale e nel codice di procedura penale:
- l’art.165 c.p. prevede la possibilità per il giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento danni, alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività pe un tempo non superiore alla durata della pena sospesa. Nei casi di condanna per i delitti che rientrano nel decalogo del codice rosso nonché quelli di cui agli artt. 582 e 583 - quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art.576 /1° co n.2,5,5.1 e 577 co n.1, 2° co c.p. la sospensione condizionale è comunque subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati;
- l’istituto della messa alla prova, introdotto nel giudizio ordinario con la legge n.67 del 2014 ( art. 464 bis cpp e seguenti) consente, nel caso di reati puniti con pena non superiore a 4 anni, di svolgere un programma di trattamento sia con prescrizioni comportamentali e impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, quali il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, che con prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità o all’attività di volontariato di rilevo sociale. Inoltre il programma comprende condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa. Nel caso di esito positivo è prevista la dichiarazione di estinzione del reato.
segue
editor: Fossati Cesare
|
Domenica, 21 Dicembre 2025
Legittimazione processuale del curatore speciale del minore. Nota a Cassazione pen. sentenza ... |
|
Mercoledì, 17 Dicembre 2025
La tipizzazione del reato di femminicidio nel sistema penale italiano di Valeria ... |
|
Martedì, 16 Dicembre 2025
Il Curatore Speciale del Minore nel processo penale, di Annunziata Cerboni Bajardi |
|
Lunedì, 24 Ottobre 2022
Gli ordini di protezione tra applicazioni giurisprudenziali e riforma del processo civile ... |



