Inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale che conferma la precedente regolamentazione della collocazione della minore. Corte d’Appello di Milano, ord. 18 febbraio 2026

Domenica, 8 Marzo 2026
Giurisprudenza | Processo civile | Merito
C.d.A. Milano, ordinanza 18.02.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Stante la cognizione del giudice del reclamo, necessariamente circoscritta all’emenda dei soli errori di valutazione o di diritto evidenti, è inammissibile il reclamo promosso avverso la decisione provvisoria confermativa della precedente regolamentazione in ordine alla collocazione della minore, non prevedendo, tale statuizione, quelle “sostanziali modifiche della collocazione del minore” che l’art. 473-bis.24 c.p.c. pone a fondamento della reclamabilità.

Nella fattispecie, oggetto di impugnazione non era un provvedimento emesso in corso di causa, tale da sospendere o introdurre sostanziali limitazioni all’esercizio della responsabilità genitoriale, ovvero da alterare il regime di affidamento, modificare la collocazione della minore o disporne l’affidamento a soggetti terzi, ma un provvedimento la cui modifica avrebbe dovuto essere richiesta al Tribunale procedente e non alla Corte d’Appello in sede di reclamo.

Rif. Leg. Artt. 473-bis.23, 473-bis.24 c.p.c.

Provvedimenti emessi in corso di causa – Ambito di cognizione del giudice del reclamo – Conferma della collocazione della minore – Inammissibilità del reclamo

editor: Fossati Cesare