Nullità delle clausole di separazione consensuale che prevedono patti successori e divieti di alienazione senza limiti temporali - Tribunale Modena, sent. 4 dicembre 2025 n. 1456

Sabato, 7 Marzo 2026
Giurisprudenza | Merito | Successioni Sezione Ondif di Modena
Tribunale Modena, sentenza 4 dicembre 2025 n. 1456 - Giudice Ramacciotti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Le clausole contenute in un accordo di separazione consensuale omologato che prevedano, da un lato, l’impegno di un coniuge a non alienare senza limiti di tempo la propria quota di un bene immobile e, dall’altro, la destinazione del medesimo bene ai figli alla morte dei coniugi, sono nulle per contrarietà a norme imperative, configurando rispettivamente un divieto di alienazione privo di convenienti limiti temporali ex art. 1379 c.c. e un patto successorio vietato ex art. 458 c.c.; l’omologazione giudiziale dell’accordo non sana tali vizi, trattandosi di pattuizioni di natura negoziale soggette alle ordinarie azioni di nullità.

Un coniuge, già separato consensualmente con decreto di omologa del Tribunale , agiva in giudizio chiedendo la declaratoria di nullità di alcune clausole contenute nell’accordo di separazione. In particolare, tali clausole prevedevano:
la rinuncia, da parte dell’attore, alla vendita a terzi della propria quota del 50% dell’immobile adibito a casa coniugale, “anche nel futuro”;
la previsione che, alla morte di ciascun coniuge, la rispettiva quota di proprietà dell’immobile sarebbe spettata ai figli in parti uguali.
Il convenuto resisteva sostenendo la validità delle pattuizioni, valorizzando l’avvenuta omologazione dell’accordo e qualificandolo come negozio familiare lecito, espressione dell’autonomia privata.
Il Tribunale ha accolto la domanda attorea, dichiarando la nullità delle clausole contestate.
Il giudice ha ribadito che l’intervento omologativo non può legittimare pattuizioni contrarie a norme imperative, confermando la piena esperibilità dell’azione di nullità limitatamente alle singole clausole invalide, senza travolgere l’intero accordo di separazione.

Separazione – Accordo di separazione - Casa coniugale – Patti successori - Rif. Leg. artt. 458, 1322, 1379, 1427 cod. civ.; art. 710 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria