Azione di riduzione del legittimario pretermesso, onere di allegazione attenuato e restituzione per equivalente nei confronti del terzo acquirente - Cass. Civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2026 n. 4949

Sabato, 7 Marzo 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 5 marzo 2026 n. 4949 – Pres. Grasso, Cons. Rel. De Giorgio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di successione testamentaria, il legittimario totalmente pretermesso non è tenuto a indicare con precisione il valore della massa ereditaria e della quota di legittima lesa ai fini dell’azione di riduzione, quando la lesione risulti ictu oculi dalla completa esclusione dalla successione; in tale ipotesi, l’azione di riduzione è logicamente e giuridicamente propedeutica rispetto alla divisione ereditaria e alla collazione, che non possono essere domandate prima dell’acquisto della qualità di erede. L’accoglimento dell’azione di riduzione comporta, ai sensi dell’art. 563 c.c., la caducazione automatica degli effetti degli atti di alienazione dei beni ereditari compiuti dall’erede beneficiato, con possibilità di condanna del terzo acquirente – anche se a titolo oneroso e senza necessità di accertamento della simulazione – alla restituzione per equivalente del valore corrispondente alla lesione, ove questi cumuli in sé la qualità di erede e di avente causa.

 
Successione - Riduzione di disposizioni testamentarie - Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione - Riunione fittizia – Soggetti tenuti alla collazione - Divisione ereditaria - Rif. Leg. artt. 556, 557, 563, 564 737 cod. civ.; art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria