I figli maggiorenni non a carico della vittima del dovere hanno il diritto di percepire il vitalizio di pertinenza dei superstiti. Corte d’Appello di Genova, Sez. lav. sent. 20 febbraio 2026
La questione del riconoscimento degli assegni vitalizi di pertinenza dei superstiti ai figli maggiorenni non a carico della vittima del dovere non è unitaria, ma stratificata, essendosi avvicendati continui interventi legislativi spesso non coordinati tra loro, oltre alla speciale disciplina prevista dal Codice dell'Ordinamento Militare. Conformemente all’orientamento delle Sezioni Unite, in tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della L. n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della "vittima" al momento del decesso, mentre lo speciale vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3 della L. 3 agosto 2004, n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della "vittima" secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della L. 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, norma "base" che individua i beneficiari delle speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche nei seguenti termini: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.
Va pertanto disposto il riconoscimento in favore dei figli maggiorenni non conviventi con il de cujus dipendente militare del Ministero della Difesa, riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere dell’assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della L. 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, con le perequazioni di legge e con corresponsione degli arretrati maggiorati dei relativi accessori.
Rif. Leg. Art. 2 L. 23 novembre 1998, n. 404; Artt. 5, 6 L. 3 agosto 2004, n. 206; Art. 6 della L. 13 agosto 1980, n. 466
Figli economicamente indipendenti - Vittima del dovere – Assegno vitalizio - Riconoscimento
editor: Fossati Cesare
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