Violenza sessuale di gruppo: applicabilità dell'attenuante per i casi di minore gravità a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 609-octies c.p. - Cass. Pen., Sez. III, sent. 2 marzo 2026 n. 8013

Cass. Pen., Sez. III, sentenza 2 marzo 2026 n. 8013 – Pres. Ramacci, Cons. Rel. Macrì per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di violenza sessuale di gruppo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2025, deve ritenersi applicabile la circostanza attenuante del fatto di minore gravità, precedentemente ritenuta ontologicamente incompatibile con tale fattispecie incriminatrice.
La valutazione sulla sussistenza della predetta attenuante richiede un esame globale del fatto, che consideri i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato e le condizioni fisiche e psicologiche della persona offesa.
Ai fini del riconoscimento della diminuente, pur applicandosi i parametri elaborati per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-quater c.p., il giudice deve accertare un disvalore significativamente inferiore rispetto a quello ordinariamente associato al reato, tenendo conto del maggiore trauma e della più intensa aggressione alla libertà sessuale derivante dalla presenza di più persone.
Tale circostanza va tenuta distinta dall'attenuante del contributo di minima importanza, la quale si riferisce esclusivamente all'efficacia eziologica marginale della condotta del singolo concorrente nell'economia complessiva del reato.

Violenza sessuale di gruppo – Violenza sessuale di gruppo ai danni di un minore disabile - Circostanza attenuante – Minore gravità – Corte Costituzionale, sent. n. 202/2025 – Illegittimità costituzionale – Criteri di valutazione – Partecipazione di minima importanza - Rif. Leg. artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria