Maltrattamenti familiari e violenza sessuale: l’abitualità si desume dal clima di sistematica sopraffazione - Cass. Pen., Sez. III, sent. 2 marzo 2026 n. 8027
Mercoledì, 4 Marzo 2026
Giurisprudenza
| Legittimità
| Diritto penale della famiglia
| Maltrattamenti e stalking
In tema di maltrattamenti in famiglia, il requisito dell’abitualità di cui all’art. 572 c.p. può essere desunto non già dalla mera contiguità temporale dei singoli episodi, ma dalla complessiva e sistematica condizione di sopraffazione, umiliazione e assoggettamento imposta alla vittima, anche quando le condotte si siano manifestate in un arco temporale ampio e con modalità eterogenee; tale valutazione può fondarsi sulle sole dichiarazioni della persona offesa, purché ritenute intrinsecamente attendibili e coerenti e riscontrate dal contesto probatorio complessivo.
Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure di merito già disattese con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ovvero che solleciti una diversa valutazione del materiale probatorio.
Secondo l’accertamento dei giudici di merito, le condotte dell’imputato si erano protratte per oltre un decennio ed erano consistite in un insieme sistematico di ingiurie, minacce, violenze fisiche e sessuali, comportamenti di controllo e segregazione, tali da creare un regime di vita intollerabile per la vittima e per i figli. La responsabilità penale era fondata principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute coerenti, dettagliate e credibili, anche alla luce del contesto culturale, della dipendenza economica e delle difficoltà linguistiche che avevano ostacolato l’emersione dei fatti.
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’abitualità dei maltrattamenti può essere desunta dal complessivo clima di oppressione e sopraffazione, che la valutazione di attendibilità della persona offesa è rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione logica e coerente e che il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità della motivazione.
Diritto penale della famiglia - Comportamenti di controllo e segregazione - Maltrattamenti in famiglia - Violenza sessuale continuata – - Valutazione della prova - Dichiarazioni della persona offesa - Contesto culturale - Rif. Leg. artt. 62 n. 4), 62-bis, 133, 572 cod. pen.; artt. 192 e 606 cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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