Inutilizzabili le dichiarazioni documentate dall’investigatore privato nelle indagini difensive: annullamento agli effetti civili per violazione di divieto probatorio - Cass. Pen., Sez. III, sent. 2 marzo 2026 n. 8019
In tema di investigazioni difensive, le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e documentate per iscritto da un investigatore privato sono radicalmente inutilizzabili, ai sensi dell’art. 391-bis, commi 1, 2 e 6, cod. proc. pen., poiché l’investigatore è legittimato esclusivamente a svolgere colloqui non documentati, essendo riservato al difensore o al suo sostituto il potere di acquisire dichiarazioni scritte o informazioni da documentare. Tale inutilizzabilità, derivando dalla violazione di un divieto probatorio, è rilevabile anche nel giudizio abbreviato e, ove le dichiarazioni abbiano avuto carattere decisivo ai fini del giudizio di inattendibilità della persona offesa, impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen.
La vicenda trae origine da un procedimento penale per il reato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore, che avrebbe subito atti sessuali da parte dello zio mentre si trovavano seduti su un divano, in presenza di altri familiari. All’esito del giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di Lamezia Terme aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
La persona offesa, costituita parte civile, proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal fratello e dalla moglie dell’imputato, raccolte e verbalizzate in sede di indagini difensive da un investigatore privato. Tali dichiarazioni erano state ritenute decisive dai giudici di merito per fondare il giudizio di inattendibilità del racconto della vittima, costituente l’unica prova diretta dell’accusa.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente agli effetti civili, affermando il principio secondo cui l’investigatore privato può svolgere esclusivamente colloqui non documentati e non è mai legittimato a formare atti di indagine consistenti in dichiarazioni scritte. Poiché l’inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione incideva in modo dirimente sulla valutazione di attendibilità della persona offesa, la sentenza impugnata è stata annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente in grado di appello per un nuovo giudizio e per la regolazione delle spese.
Diritto penale della famiglia – Violenza sessuale aggravata ai danni di un minore – Dichiarazioni delle persone informate – Valutazione di attendibilità della persona offesa - Inutilizzabilità - Rif. Leg. artt. 609-bis e 609-ter cod. pen.; artt. 181, 199, comma 2, 191 e 391-bis, commi 2 e 6, 438, comma 6-bis e 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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