ddl 1261- Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria
Mercoledì, 4 Marzo 2026
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La Camera ha approvato all’unanimità con 238 voti favorevoli un disegno di legge che introduce significative modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, con l’obiettivo principale di limitare il potere di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio o omicidio da parte degli autori di questi reati o presunti tali.
Le principali novità possono essere riassunte nei seguenti punti:
Introduzione dell'articolo 585-bis del codice penale: Viene istituita una nuova pena accessoria che comporta la decadenza da ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali della vittima. Questa pena si applica in caso di condanna (o patteggiamento) per reati gravi commessi contro il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto o i parenti prossimi, tra cui omicidio, infanticidio, omicidio preterintenzionale e maltrattamenti o abbandono da cui derivi la morte.
Le nuove disposizioni si applicano quando i seguenti reati del codice penale vengono commessi a danno del coniuge, della parte dell’unione civile, del convivente di fatto, di una persona legata da relazione affettiva o di un parente prossimo:
articolo 572, terzo comma: Maltrattamenti contro familiari e conviventi, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte della vittima.
articolo 575: Omicidio.
articolo 578, primo comma: Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
articolo 579: Omicidio del consenziente.
articolo 580, primo comma, primo periodo: Istigazione o aiuto al suicidio.
articolo 584: Omicidio preterintenzionale.
articolo 591, terzo comma: Abbandono di persone minori o incapaci, nel caso in cui dal fatto sia derivata la morte.
È importante sottolineare che la pena accessoria scatta in caso di condanna definitiva o di patteggiamento. Tuttavia, le restrizioni pratiche (come il divieto di decidere sulla tumulazione o sulla cremazione) si applicano non appena il soggetto viene iscritto nel registro degli indagati.
Preclusione immediata per gli indagati: La legge prevede che, già a partire dal momento dell'iscrizione nel registro degli indagati e fino alla sentenza definitiva di assoluzione, ai sospettati sia precluso l'esercizio di qualsiasi diritto relativo alla tumulazione, inumazione o cremazione del cadavere della vittima.
Divieto di cremazione: Durante lo svolgimento del procedimento penale per i reati indicati, la cremazione è tassativamente vietata fino al passaggio in giudicato della sentenza. In caso di archiviazione del procedimento, il divieto permane per tre anni, a meno che il giudice per le indagini preliminari non disponga diversamente con motivazione.
Poteri del Pubblico Ministero: Qualora l'indagato sia l'unico ad avere la facoltà di disporre della salma e nessun altro ne richieda la restituzione, spetta al pubblico ministero disporne la destinazione secondo la legislazione vigente.
Ampliamento della platea dei soggetti: Le restrizioni non riguardano solo i coniugi o i parenti stretti definiti dal codice civile, ma si estendono esplicitamente ai conviventi di fatto e a chiunque sia legato alla vittima da una relazione affettiva, qualora autorizzati a disporre delle spoglie.
editor: Cianciolo Valeria
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