Ammissibile, a tutela della minore, la produzione in giudizio della registrazione delle conversazioni telefoniche materne. Tribunale di Padova, ord. 23 febbraio 2026

Martedì, 3 Marzo 2026
Giurisprudenza | Processo civile | Minori | Merito
Tribunale di Padova, ordinanza 23.02.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Rilevato che nel processo civile non è applicabile la sanzione di nullità delle prove acquisite con modalità ritenute non lecite, in quanto difetta una norma che la preveda espressamente contrariamente a quanto previsto nel processo penale e che, anche qualora si aderisse alla cosiddetta tesi della gerarchia mobile, nell’ambito dei procedimenti di diritto di famiglia, il bilanciamento di interessi fa propendere per l’ammissibilità di prove ritenute illecite in ogni caso in cui siano poste a fondamento di domande che riguardano la protezione di diritti fondamentali di rango elevato, in particolare dei figli minori, e per la quale sono riconosciuti al giudice poteri istruttori d’ufficio e di disporre al di fuori dei limiti della domanda, va ritenuta ammissibile e utilizzabile, e va acquisita agli atti del processo, la registrazione di conversazioni materne certamente rilevati ai fini della completa valutazione della sua capacità genitoriale, nell’interesse primario della tutela della salute psicofisica e del benessere della minore.

Rif. Leg. Artt. 2, 160-bis D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Registrazione di conversazione telefoniche – Illiceità della prova – Bilanciamento degli interessi – Tutela del minore

editor: Fossati Cesare