Azione possessoria, spoglio e casa familiare: tutela del coniuge non proprietario e reintegrazione nel godimento dell’immobile - Trib. Catania, Sez. III, ord. 18 gennaio 2026

Martedì, 3 Marzo 2026
Giurisprudenza | Merito | Casa coniugale Sezione Ondif di Catania
Tribunale Catania, Sez. III, ordinanza 18 gennaio 2026 – Giudice Pappalardo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di tutela possessoria, il coniuge non proprietario che abbia convissuto nell’immobile adibito a casa familiare è titolare di una detenzione qualificata sul bene e, come tale, è legittimato a proporre l’azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. nei confronti dell’altro coniuge proprietario che lo abbia estromesso dal godimento dell’immobile mediante condotte materiali o comportamenti impeditivi dell’accesso. 
Integra spoglio non solo il mutamento delle serrature senza consegna delle chiavi, ma anche qualsiasi condotta idonea a impedire il godimento del bene, quali il rifiuto di consentire l’ingresso o la chiusura dall’interno degli accessi.
L’allontanamento temporaneo dall’abitazione familiare, non assistito da chiari e inequivoci elementi di animus derelinquendi, non esclude la permanenza della detenzione qualificata e non preclude la tutela possessoria. 
Nella fase sommaria del procedimento ex artt. 703 e 669-octies c.p.c. è inammissibile la domanda di risarcimento del danno, la quale può essere proposta solo mediante autonoma istanza di prosecuzione del giudizio di merito o con separata azione di cognizione piena.

Un coniuge, in fase di separazione personale, proponeva ricorso possessorio ex art. 1168 c.c. lamentando di essere stato illegittimamente estromesso dalla casa familiare, di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, nella quale aveva abitato durante la convivenza matrimoniale. 
Dopo la proposizione del ricorso per separazione, la resistente aveva infatti impedito l’accesso all’immobile attraverso una serie di condotte materiali, tra cui il cambio delle serrature, il blocco delle porte e dei cancelli e il rifiuto di consentire l’ingresso, accompagnato da minacce di ricorso alle autorità.
La resistente eccepiva l’assenza di spoglio, sostenendo l’allontanamento volontario del ricorrente e la persistenza della possibilità di accesso all’immobile. 
Il Tribunale, valorizzando la natura di detenzione qualificata derivante dalla convivenza coniugale e l’irrilevanza, in sede possessoria, delle questioni relative alla proprietà o all’assegnazione della casa familiare, accoglieva il ricorso, ritenendo integrato lo spoglio sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
Accertata l’assenza di un abbandono definitivo dell’immobile e la volontà della resistente di escludere il ricorrente dal godimento del bene, il giudice ordinava la reintegrazione nel possesso mediante consegna delle chiavi e cessazione di ogni condotta ostativa, dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria proposta nella fase interinale e condannando la resistente alle spese di lite.
 
Azione possessoria - Sostituzione delle serrature di ingresso – Spoglio – Detenzione qualificata - Rif. Leg. art. 1168 cod. civ.; Cpc artt. 703 e 669 octies c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria