Nullità del contratto di convivenza stipulato in pendenza di matrimonio e limiti al rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare - Corte d'Appello Roma, sent. 21 gennaio 2026 n. 494

Martedì, 3 Marzo 2026
Giurisprudenza | Merito | Convivenze Sezione Ondif di Roma
Corte d'Appello Roma, sentenza 21 gennaio 2026 n. 494 – Pres. Rotunno, Cons. Rel. Molfese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È affetto da nullità insanabile, ai sensi dell’art. 1, comma 53, l. n. 76/2016, il contratto di convivenza stipulato quando uno dei contraenti sia ancora vincolato da matrimonio, ancorché separato e con procedimento di divorzio pendente; tale nullità esclude che l’accordo possa costituire “documentazione ufficiale” idonea ad attestare una relazione stabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare ex art. 3, lett. b), d.lgs. n. 30/2007. 
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione, né può spiegare efficacia differita al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, restando irrilevanti, ai fini della sua validità, la successiva cessazione del vincolo matrimoniale e l’eventuale matrimonio tra le parti.
 
Un cittadino tunisino richiedeva il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare sulla base di un contratto di convivenza stipulato con una cittadina italiana, quando quest’ultima, pur separata, era ancora legalmente coniugata e in attesa di divorzio. 
La Questura dichiarava irricevibile l’istanza, ritenendo il contratto affetto da nullità insanabile, ai sensi della l. n. 76/2016.
Il ricorrente impugnava il provvedimento sostenendo che l’accordo dovesse intendersi ad efficacia differita, subordinato al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, e invocando la tutela dell’unità familiare.
Il Tribunale di Roma rigettava il ricorso e la decisione veniva confermata in appello.
La Corte d’Appello di Roma affermava che il vincolo matrimoniale, anche se con terzi, osta non solo alla validità del contratto di convivenza, ma alla stessa configurabilità di una coppia di fatto, e che la legge esclude espressamente la possibilità di sottoporre tale contratto a condizioni o termini. 
La successiva pronuncia di divorzio e il matrimonio intervenuto tra le parti non incidono sulla legittimità del diniego originario, pur consentendo allo straniero, ex nunc, di richiedere il permesso di soggiorno come coniuge di cittadina italiana.
 
Contratto di convivenza – Termine e condizioni apposti – Nullità dell’accordo - Stranieri – Rif. Leg. art. 1 commi 36, 50, 53 della L. 20 maggio 2016, n. 76; art. 3 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.

editor: Cianciolo Valeria