Patto di famiglia e nullità per difetto di forma: rilievo della funzione di continuità dell’impresa e del trasferimento anche parziale delle partecipazioni - Cass. Civ., Sez. II, sent. 26 febbraio 2026 n. 4376

Martedì, 3 Marzo 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, sentenza 26 febbraio 2026 n. 4376 – Pres. Orilia, Cons. Rel. Grasso per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di patto di famiglia, l’accordo con cui l’imprenditore trasferisce, anche solo parzialmente, le partecipazioni societarie ai propri discendenti, con la partecipazione di tutti i legittimari e la previsione di attribuzioni compensative, anche mediante atti di liberalità o attribuzioni indirette, integra un patto di famiglia ai sensi dell’art. 768-bis c.c., ove risulti che la funzione concreta del negozio sia quella di assicurare la continuità dell’impresa e il passaggio generazionale dell’attività. Ne consegue che tale accordo è nullo, ai sensi dell’art. 768-ter c.c., se non stipulato nella forma dell’atto pubblico, non rilevando, a tal fine, che i discendenti fossero già soci delle società coinvolte né che il trasferimento avvenga mediante un complesso programma negoziale articolato.

La controversia trae origine da un accordo familiare stipulato il 5 agosto 2008 tra i coniugi D.D. e G.G. e i loro figli, avente ad oggetto la ristrutturazione degli assetti proprietari di due società di famiglia: una società operativa e una società immobiliare.
L’accordo prevedeva:
l’assegnazione della società operativa ad uno dei figli (A.A.);
l’assegnazione della società immobiliare agli altri fratelli;
conguagli compensativi mediante liberalità dei genitori;
il riconoscimento in favore dei genitori di una rendita vitalizia e di un diritto di abitazione;
un articolato programma negoziale attuativo, comprensivo di una prevista scissione societaria asimmetrica.
Il convenuto A.A. eccepiva la nullità dell’accordo, sostenendo che esso integrasse un patto di famiglia non stipulato nella forma dell’atto pubblico richiesta dall’art. 768-ter c.c. 
Il Tribunale accoglieva tale eccezione; la Corte d’Appello, invece, riformava la decisione, escludendo la riconducibilità dell’accordo al patto di famiglia e ritenendolo valido come negozio atipico.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso, ha accolto il primo motivo e cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte territoriale affinché il giudice di merito verifichi, alla luce dei principi enunciati, se il complesso negoziale del 2008 integri un patto di famiglia nullo per difetto di forma, con le conseguenze restitutorie e risarcitorie del caso.
La Suprema Corte ha ribadito e chiarito che:
  1. il patto di famiglia (art. 768-bis c.c.) ricorre quando l’accordo realizza, in concreto, il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, anche solo parziale, a favore di uno o più discendenti;
  2. la preesistenza della qualità di socio in capo ai discendenti non esclude la configurabilità del patto, essendo sufficiente una riorganizzazione delle partecipazioni funzionale al passaggio generazionale;
rileva la funzione economico-sociale complessiva del negozio, da accertarsi secondo i criteri di interpretazione degli artt. 1362 ss. c.c., e non la frammentazione formale degli atti;
  1. le attribuzioni compensative ai legittimari possono avvenire anche tramite liberalità indirette o adempimenti per conto altrui (artt. 768-quater, 536 ss. c.c.);
  2. la forma dell’atto pubblico è richiesta ad substantiam (art. 768-ter c.c.), con conseguente nullità dell’accordo in caso di inosservanza;
  3. il patto di famiglia costituisce deroga espressa al divieto dei patti successori (art. 458 c.c.), ma solo nei limiti e alle condizioni rigorosamente previste dal legislatore.
Successione - Ristrutturazione degli assetti proprietari di due società di famiglia - Patto di famiglia Deroga espressa al divieto dei patti successori – Forma dell’atto del patto di famiglia – Assenza di forma – Nullità - Rif. Leg. artt. 458, 768 bis, 782, 1351, 1362, 1363, 1364, 1372, 2043, 2287, 2289 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria