Successione tra legittimari: calcolo della quota di riserva e funzione contabile delle donazioni - Cass. Civ., Sez. II, ord. 26 febbraio 2026 n. 4354

Martedì, 3 Marzo 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 26 febbraio 2026 n. 4354 – Pres. Carrato, Cons. Rel. Tedesco per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di successione necessaria, ai fini della determinazione della quota di riserva spettante ai legittimari, il giudice deve applicare il criterio di calcolo previsto dall’art. 556 c.c., procedendo alla riunione fittizia tra relictum e donatum e imputando alla quota di riserva le donazioni ricevute dal singolo legittimario fino a concorrenza della quota individuale; qualora il relictum sia sufficiente a soddisfare la riserva come risultante da tale operazione, l’attribuzione dei beni ereditari avviene di diritto, senza necessità di riduzione delle donazioni, le quali assumono rilievo esclusivamente contabile. 
Ne consegue che l’azione di riduzione delle donazioni è esperibile solo nei limiti dell’eventuale insufficienza del relictum, ai sensi dell’art. 553 c.c., principio applicabile anche nel concorso tra soli legittimari. 
Inoltre, la costituzione dell’appellato nella fase incidentale e sommaria di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza ex art. 351 c.p.c. non comporta automatica costituzione nel giudizio di merito e non fa decorrere il termine per la proposizione dell’appello incidentale, che resta regolato dagli artt. 166 e 343 c.p.c.
 
 
Successioni - Riduzione delle donazioni -Reintegrazione della quota di riserva – Errore di calcolo – Appello incidentale - Autonomia della fase di inibitoria ai fini della tempestività dell’appello incidentale - Rif. Leg. artt. 537, comma 1, 553, 556 cod. civ.; artt. 166, 283, 343, 347, 351 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria