Maltrattamenti e ne bis in idem: irrilevanza della sovrapposizione temporale delle condotte in assenza di effetti sulla responsabilità e sulla pena - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 27 febbraio 2026 n. 7965

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 27 febbraio 2026 n. 7965 - Pres. Ricciarelli, Cons. Rel. Paternò Raddusa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, la parziale sovrapposizione temporale tra due giudizi relativi a condotte maltrattanti poste in essere in danno della medesima persona offesa può integrare, in astratto, una violazione del divieto di “ne bis in idem” di cui all’art. 649 cod. proc. pen.; tuttavia, tale violazione resta priva di effetti concreti qualora l’espunzione del segmento temporale coperto dal giudicato esterno non incida né sulla configurabilità del reato abituale, né sul trattamento sanzionatorio, specie ove la pena sia stata determinata nel minimo edittale con riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione.
In difetto di un concreto e attuale interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
 
 
La Corte di cassazione, Sezione VI penale, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da A.A. avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato di maltrattamenti contro la moglie, ai sensi dell’art. 572 cod. pen., per condotte poste in essere sino al 29 luglio 2014.
La difesa ha dedotto:
  1. la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., sostenendo che l’imputato fosse già stato condannato, con sentenza irrevocabile, per il medesimo reato commesso nei confronti della stessa persona offesa, con riferimento a un periodo parzialmente coincidente (2014–2017);
  2. la carenza del requisito dell’abitualità delle condotte maltrattanti, contestando l’attendibilità della persona offesa;
  3. l’eccessività della pena irrogata.
La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per genericità, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e la motivata svalutazione della deposizione della madre dell’imputato.
Quanto al primo motivo, la Corte ha riconosciuto che in astratto sussisteva una parziale sovrapposizione temporale tra le due regiudicande, astrattamente rilevante ai fini del divieto di bis in idem.
Tuttavia, ha escluso qualsiasi effetto pratico di tale sovrapposizione, evidenziando che:
la riduzione dell’arco temporale non incideva sulla sussistenza dell’abitualità del reato;
il reato non risultava comunque prescritto, in virtù del raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall’art. 157, comma 6, cod. pen., come modificato dalla legge n. 172 del 2012;
la pena era stata determinata nel minimo edittale, con applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
In assenza di un concreto e attuale interesse all’accoglimento del ricorso, la Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, condannando il ricorrente alle spese processuali.
 
Diritto penale della famiglia – Maltrattamenti contro familiari o conviventi - Abitualità del reato - Raddoppio dei termini di prescrizione - Divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto (ne bis in idem) - Rif. Leg. art. 157, comma 6, 572 cod. pen; art. 586, 616 , 649 cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria