Violenza sessuale di gruppo e dissenso non esplicito della vittima: limiti del sindacato di legittimità, dolo dell’agente e preclusione alle pene sostitutive - Cass. Pen., Sez. III, sent. 20 febbraio 2026 n. 6861
Martedì, 3 Marzo 2026
Giurisprudenza
| Violenza - Ordini di protezione
| Diritto penale della famiglia
| Legittimità
In tema di violenza sessuale di gruppo, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 609-octies cod. pen., il dissenso della persona offesa può essere desunto anche da manifestazioni non esplicite, purché inequivocamente percepibili nel contesto fattuale, e non è richiesto che la vittima opponga una resistenza fisica o manifesti un rifiuto verbale espresso.
L’attendibilità della persona offesa, quando sorretta da una motivazione logica e coerente e corroborata da riscontri esterni (quali dichiarazioni confidenziali rese nell’immediatezza, contenuto di comunicazioni tra gli imputati e altri elementi oggettivi), costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme.
È altresì corretta l’esclusione dell’errore sul fatto ex art. 47 cod. pen. quando risulti accertato che l’agente si è rappresentato il dissenso della vittima, anche alla luce del comportamento antecedente e successivo al fatto.
Non sono applicabili le pene sostitutive di cui alla L. n. 689 del 1981 ai condannati per il delitto di violenza sessuale di gruppo, trattandosi di reato incluso nel catalogo ostativo dell’art. 4-bis ord. penit.
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto da A.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena a quattro anni di reclusione, confermando però la responsabilità penale per il delitto di violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies cod. pen.
I motivi di ricorso hanno riguardato:
la valutazione di attendibilità della persona offesa* e la dedotta violazione del principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.);
la pretesa erronea applicazione di un modello di consenso “affermativo”;
la sussistenza del dolo e l’esclusione dell’errore sul fatto ex art. 47 cod. pen.;
la mancata applicazione delle pene sostitutive di cui alla L. n. 689 del 1981.
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, rilevando che:
le censure sull’attendibilità della vittima erano inammissibili perché dirette a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, soprattutto in presenza di doppia conforme;
il dissenso della persona offesa risultava accertato sulla base di molteplici elementi convergenti, tra cui il comportamento della vittima, le confidenze rese nell’immediatezza, il contenuto delle chat tra gli imputati, i video acquisiti e il contesto complessivo dei fatti;
il dolo era correttamente desunto dalla consapevolezza degli imputati circa la contrarietà della vittima, risultando esclusa qualsiasi buona fede o errore scusabile;
correttamente era stata esclusa l’applicazione delle pene sostitutive, in quanto il reato di cui all’art. 609-octies cod. pen. rientra tra quelli ostativi ex art. 4-bis L. 354/1975, preclusione ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale, sent. n. 139/2025, con monito rivolto al legislatore e non al giudice.
Violenza sessuale di gruppo – Consenso della vittima – Dissenso non verbalizzato - Rif. Leg. artt. 47 e 609¬octies cod. pen.; art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; artt. 3, 27, comma 2, e 76 Cost.; art. 2 CEDU; art. 48 CDFUE; art. 4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354.
editor: Cianciolo Valeria
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