Affidamento del minore al Servizio Sociale e regime di frequentazione paritaria per i genitori legati al figlio nonostante le rispettive fragilità. Tribunale di Lecco, ord. 23 febbraio 2026

Lunedì, 2 Marzo 2026
Giurisprudenza | Merito | Affidamento dei figli | Responsabilità genitoriale Sezione Ondif di Lecco
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Ritenuta la situazione di coabitazione non tutelante per il minore fortemente coinvolto nel conflitto tra i genitori e accertata la fragilità di entrambe le figure genitoriali, in ragione della accertata dipendenza da sostanze alcoliche da parte della madre e di talune criticità circa l’abuso di alcool anche da parte del padre,  va disposta in via provvisoria la limitazione della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori in ambito scolastico, educativo, sanitario, con conseguente affidamento del minore ai Servizi Sociali in relazione a tali ambiti. Vieppiù, ritenuto allo stato prematuro stabilire il genitore prevalentemente collocatario e rendendosi necessario un approfondimento delle capacità di entrambi i genitori non del tutto inadeguati alla cura del minore, nei confronti del quale entrambi hanno manifestato un sincero attaccamento, è opportuno stabilire un collocamento paritario, anche al fine di consentire al figlio in una prima fase di mantenere rapporti paritetici con entrambi, riservata al prosieguo ogni ulteriore e diversa valutazione.

Rif. Leg. Art. 473-bis.22 c.p.c.; Art. 333 c.c.

Limitazioni della capacità genitoriale – Affidamento al Servizio Sociale – Frequentazione paritaria – Rapporti paritetici con entrambi i genitori



*Si ringrazia l'avv. Silvia Castagna, pres. Ondif sez. Lecco

editor: Fossati Cesare