Sottrazione internazionale di minore e residenza abituale del neonato: prevale il radicamento effettivo del genitore accudente sul luogo di nascita - Cass. Civ., Sez. I, sent. 5 febbraio 2026 n. 2416

Mercoledì, 25 Febbraio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Minori | Responsabilità genitoriale
Cass. Civ., Sez. I, sentenza 5 febbraio 2026 n. 2416 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di sottrazione internazionale di minore, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, la residenza abituale del minore – specie se in tenerissima età – non coincide con il luogo di nascita né con la mera residenza anagrafica o la nazionalità dei genitori, ma va individuata nel luogo in cui il minore, condividendo l’ambiente di vita del genitore di riferimento, risulti stabilmente integrato sotto il profilo familiare e sociale; ne consegue che, ove il minore abbia soggiornato per un periodo estremamente breve nello Stato estero e la madre non vi abbia maturato un effettivo e durevole radicamento personale, lavorativo e relazionale, deve escludersi la sussistenza della residenza abituale all’estero, con conseguente insussistenza del presupposto oggettivo dell’illecita sottrazione ex art. 3 della Convenzione dell’Aja.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un padre, cittadino francese, volto a ottenere il rimpatrio della figlia neonata dalla Sicilia alla Francia, deducendo l’illiceità del trattenimento della minore in Italia da parte della madre, ai sensi degli artt. 3 e 12 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980.
La minore era nata in Francia e vi aveva vissuto con entrambi i genitori per circa due mesi; durante le festività natalizie, la famiglia si era recata in Italia, ove la relazione tra i genitori si era definitivamente interrotta e la madre aveva deciso di rimanere stabilmente, trattenendo la bambina senza il consenso paterno. Il padre chiedeva pertanto l’accertamento dell’illecita sottrazione e l’ordine di immediato rimpatrio.
Il Tribunale per i Minorenni di Palermo rigettava la domanda, ritenendo insussistente il presupposto della residenza abituale della minore in Francia, valorizzando, da un lato, la brevissima permanenza nello Stato estero e, dall’altro, il concreto e stabile inserimento della madre e della bambina nel contesto familiare e sociale italiano. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di cassazione, che rigettava il ricorso del padre.
La Suprema Corte ha ribadito i principi consolidati secondo cui:
l’illecita sottrazione internazionale richiede, ex art. 3 Conv. Aja, l’allontanamento o il mancato rientro del minore dalla residenza abituale, senza il consenso del titolare del diritto di custodia;
la residenza abituale è un concetto fattuale, da individuarsi nel luogo in cui il minore abbia il centro effettivo dei propri legami affettivi e sociali, secondo un apprezzamento riservato al giudice di merito;
nel caso di minori di pochissimi mesi, occorre avere riguardo, in particolare, alla situazione del genitore che se ne prende cura in via prevalente, valutandone il grado di integrazione personale, familiare ed economica nello Stato considerato (in linea con la giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia UE, causa C‑497/10).
È stato inoltre chiarito che l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore richiedente e il mancato consenso al trasferimento non sono sufficienti, di per sé, a fondare l’ordine di rimpatrio, qualora difetti il presupposto preliminare della residenza abituale nello Stato di provenienza.

Residenza abituale del minore - Illecita sottrazione internazionale – Rif. Leg. artt. 3, 12 e 13 Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980 ratificata con L. 15 gennaio 1994, n. 64.; art. 8 CEDU.

editor: Cianciolo Valeria