Collocazione paritaria del figlio maggiorenne con disabilità al fine di mantenere la relazione serena con il padre. Tribunale di Venezia, sent. 8 gennaio 2026

Tribunale di Venezia, Est. Magarò, sentenza 8.01.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337-septies c.c., le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento.

Le persone con disabilità, infatti, non possono essere considerati automaticamente privi della capacità di agire (nel caso di specie infatti il ragazzo non è stato interdetto ma sottoposto ad amministrazione di sostegno). Per questo motivo non potranno essere affidati in via esclusiva o condivisa ad un genitore, ma in loro favore potranno essere applicate le norme sulla presenza, le visite, la cura e il mantenimento da parte del genitore non convivente, oltre alla previsione di assegnazione della casa coniugale.

In punto assegno divorzile, è necessario operare una complessiva ponderazione dell'intera storia della coppia, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità, svincolando l’assegno dal criterio del tenore di vita, parametrandolo invece a un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In concreto, il richiedente dovrà provare l’inadeguatezza dei mezzi di sostentamento, l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati in conseguenza dell’assenza di reali possibilità lavorative per età, condizioni di salute o competenze professionali, il contributo dato alla vita comune con conseguente rinuncia a opportunità professionali o economiche, il nesso causale tra le scelte di coppia e lo squilibrio economico attuale, dovendo il sacrificio del coniuge richiedente essere legato a decisioni comuni e non a mere scelte individuali.

Rif. Leg. Art. 337-sexies, 337-septies c.c.; Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.

Figlio maggiorenne portatore di Handicap grave – Regime di frequentazione del figlio maggiorenne – Assegnazione della casa coniugale - Assegno divorzile – Principio di autoresponsabilità – Inadeguatezza di mezzi – Funzione compensativa

editor: Fossati Cesare