No all’assegno divorzile in difetto di prova del contributo fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge. Tribunale di Venezia, sent. 11 dicembre 2025

Mercoledì, 25 Febbraio 2026
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Merito
Tribunale di Venezia, Est. Magarò, sentenza 11.12.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno divorzile, l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza "more uxorio" fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua componente compensativa, la cui sussistenza deve, tuttavia, essere specificamente dedotta dalla parte che faccia valere il proprio diritto all'assegno. Invero, la funzione compensativa mira a riconoscere e ristorare il contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare e alla realizzazione della vita familiare durante il matrimonio, sacrificando magari le proprie aspirazioni professionali o lavorative, ma spetta tuttavia al coniuge che richiede l'assegno (o che ne chiede il mantenimento nonostante la nuova convivenza) allegare e provare in modo specifico di aver fornito un contributo tale da giustificare la componente compensativa dell'assegno.

A tal fine non è sufficiente una generica richiesta, ma è necessario dimostrare il nesso causale tra i sacrifici fatti e la disparità economica post-matrimoniale. In difetto di una allegazione specifica, la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile non può trovare accoglimento.

 

Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 337-ter c.c.

Assegno divorzile – Funzione compensativa – Prova – Affidamento condiviso – Collocazione prevalente – Contributo al mantenimento del figlio minore

editor: Fossati Cesare