Dichiarazione di adottabilità: l'esistenza di un forte legame affettivo tra madre e figlia richiede un percorso adeguato per consentire una possibile relazione, se rispondente all’interesse della minore. Cass. sez. I civ. ord. 17 febbraio 2026, n. 3476

Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/02/2026, n. 3476 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, l’adozione del minore d'età, neppure nella forma della adozione piena o legittimante, non esclude che il giudice possa valutare in concreto il preminente interesse del minore a mantenere relazioni socio affettive con il nucleo parentale della famiglia di origine, attenendo la necessaria ed inderogabile recisione dei rapporti parentali esclusivamente al piano delle relazioni giuridico formali. La cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore. Simile presunzione non esclude, pertanto, che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio.

Va pertanto censurata la pronuncia dichiarativa dello stato di adottabilità della minore nella parte in cui, pur non avendo escluso espressamente (in via anticipatoria) che i rapporti tra la madre e la minore possano proseguire fino a quando e qualora intervenga la pronuncia di adozione, di fatto non ha adottato alcun provvedimento in merito, con ciò impedendone la prosecuzione in assenza di regolamentazione, nonostante sia stata evidenziata, nella stessa decisione impugnata, la complessità ed anche la persistenza della relazione madre-figlia e la contrarietà all'adozione in passato manifestata da quest’ultima.

Cfr. Corte Costituzionale n.183/2023

Rif. Leg. Artt. 7, 8 – 15, 27 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii. c.c.

Dichiarazione di adottabilità – Legame affettivo madre / figlia – Mantenimento della relazione – Ascolto del minore – Dissenso

editor: Fossati Cesare