In materia di adottabilità del minore, la dichiarazione di adozione piena, quale misura di extrema ratio, non può essere confermata dal giudice del rinvio in assenza di un accertamento completo, attuale e concreto della situazione del genitore biologico e del minore, che tenga conto non solo dei profili psicopatologici del genitore, ma anche delle sue condizioni di vita, dei percorsi di recupero intrapresi e delle risorse personali e sociali disponibili; né può disporsi la definitiva recisione dei legami socio‑affettivi con la famiglia d’origine senza aver previamente sperimentato, con modalità graduali e supportate dai servizi competenti, la ripresa dei rapporti affettivi, ove non emerga un rifiuto inequivoco del minore fondato su un accertato pregiudizio.
In tale contesto, il giudice del rinvio è vincolato alle prescrizioni della Corte di cassazione e non può eluderle demandando al CTU valutazioni che incidano sull’an della ripresa dei rapporti familiari, dovendo altresì valutare la praticabilità di modelli adottivi alternativi all’adozione piena, quali l’adozione mite o l’adozione aperta, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 183 del 2023 e dell’art. 8 CEDU.
Il procedimento trae origine dalla dichiarazione di adottabilità di due minori, disposta nel 2016 dal Tribunale per i minorenni di Roma per grave e persistente inidoneità genitoriale della madre A.A., affetta – secondo le consulenze – da un disturbo di personalità strutturato, non suscettibile di recupero in tempi compatibili con le esigenze evolutive dei figli.
Nel corso degli anni, la vicenda processuale è stata caratterizzata da ripetute cassazioni con rinvio, dovute: alla mancata adeguata motivazione sull’adozione come extrema ratio; all’omesso ascolto diretto del minore; alla carenza di una valutazione aggiornata e complessiva della situazione della madre e del minore; alla mancata esplorazione concreta della possibilità di ripristinare i rapporti familiari e di ricorrere a forme di adozione diverse da quella piena.
Nonostante le “prescrizioni chiare ed univoche” impartite dalla Cassazione con l’ordinanza n. 7192/2024, la Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, ha nuovamente confermato l’adottabilità piena di uno dei minori, fondandosi in larga parte sulle conclusioni del CTU, che aveva escluso benefici dalla ripresa dei rapporti madre‑figlio e valorizzato il rifiuto del minore, ormai prossimo alla maggiore età.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso della madre, censurando la decisione di merito per inosservanza del vincolo derivante dalla cassazione con rinvio, per difetto di istruttoria in fatto e per erronea applicazione dei principi in materia di stato di abbandono e tutela dei legami affettivi, cassando nuovamente la sentenza impugnata.
Adozione piena - Stato di abbandono - Tutela dei legami affettivi – CTU- Valutazione comparativa – Capacità genitoriale – Profili psicopatologici del genitore – Stabilità affettiva del minore – Diritto all’identità personale – Diritto al rispetto della vita familiare - Continuità affettiva - Giudizio di rinvio – Rif. Leg. artt. 1, 8 e 27 della Legge 4 maggio 1983, n. 184; art. 8 CEDU; art. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo; artt. 360, comma 1, nn. 3 e 4, 384 e 394 c.p.c.