Improcedibile il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. quando, prima della pronuncia della Corte, viene instaurato procedimento ai sensi dell’art. 473-bis.23 c.p.c. Corte d’Appello di Bologna, Ord 14 febbraio 2026

C.d.A. Bologna 14.02.26 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Posto che la cognizione del giudice del reclamo è limitata dalle deduzioni e dalle produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, dovendo, eventuali circostanze sopravvenute, essere sottoposte alla cognizione di quel giudice, in conformità all’orientamento seguito prima dell’introduzione degli articoli 473-bis.23 e 473-bis.24 c.p.c. tramite il D.Lgs. n. 149/2022 non è consentita la contemporanea pendenza dei due procedimenti, di cui l’uno instaurato ai sensi dell’art. 473.bis.24 c.p.c., e l’altro ai sensi dell’art. 473-bis.23 c.p.c.

Deve quindi concludersi che qualora l’istanza di revoca/modifica al G.I. sia stata presentata prima della proposizione del reclamo alla Corte di Appello, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile, avendo la parte esaurito, per così dire, il proprio potere d’impugnativa; qualora invece, proposto reclamo alla Corte di Appello e prima che questa si pronunci, venga altresì presentata al G.I. istanza di modifica/revoca, la scelta della parte di adire un organo il cui ambito cognitivo è maggiore, evidenzia la volontà implicita di rinuncia al rimedio di minore portata, che pertanto diviene improcedibile

 

Rif. Leg. Artt. 473-bis.22, 473-bis.23, 473-bis.24 c.p.c.

Reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. – Modifica e revoca ex art. 473-bis.23 c.p.c. – Contemporanea pendenza - Inammissibilità - Improcedibilità

editor: Fossati Cesare