Prevalenza della decisione medica su DAT in caso di obstination déraisonnable - CEDU, sent. 5 febbraio 2026 - Medmoune c. France
Giovedì, 19 Febbraio 2026
Giurisprudenza
| Disposizioni anticipate di trattamento
| Diritto internazionale
| Diritti della persona
| CEDU/UE
Non sussiste una violazione degli obblighi positivi derivanti dall’articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo qualora la normativa interna consenta al medico di non dare seguito a direttive anticipate che richiedano il mantenimento in vita artificiale, a condizione che tale decisione sia assunta nell’ambito di un quadro legislativo chiaro, all’esito di una procedura collegiale che verifichi l’inappropriatezza clinica del trattamento rispetto a una situazione di ostinazione irragionevole (accanimento terapeutico) e che sia garantito al paziente o ai suoi familiari un ricorso giurisdizionale effettivo.
La sentenza CEDU Medmoune c. Francia (2026) convalida la normativa francese che permette ai medici di discostarsi dalle direttive anticipate (DAT) se ritenute "manifestamente inappropriate" per evitare l'accanimento terapeutico.
Il caso concerneva un paziente in stato vegetativo i cui medici decisero l'interruzione dei trattamenti nonostante la sua volontà di restare in vita. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 2 CEDU ravvisando tre garanzie: un quadro legislativo chiaro, una procedura collegiale rigorosa con medici esterni e consultazione dei familiari, e un ricorso giurisdizionale effettivo. Lo strumento del référé-liberté assicura infatti un controllo di legalità pieno e rapido. L'autonomia del paziente non costituisce un diritto assoluto se contrasta con la realtà clinica e la deontologia, bilanciando così il rispetto della vita con la dignità e il rifiuto di cure ormai inutili.
DAT - Fine vita - Diritto alla vita – Interruzione trattamenti vitali – Non violazione art. 2 CEDU per sospensione cure contro volontà paziente – Compatibilità con Convenzione - Rif. Leg. art. 2 CEDU.
La sentenza CEDU Medmoune c. Francia (2026) convalida la normativa francese che permette ai medici di discostarsi dalle direttive anticipate (DAT) se ritenute "manifestamente inappropriate" per evitare l'accanimento terapeutico.
Il caso concerneva un paziente in stato vegetativo i cui medici decisero l'interruzione dei trattamenti nonostante la sua volontà di restare in vita. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 2 CEDU ravvisando tre garanzie: un quadro legislativo chiaro, una procedura collegiale rigorosa con medici esterni e consultazione dei familiari, e un ricorso giurisdizionale effettivo. Lo strumento del référé-liberté assicura infatti un controllo di legalità pieno e rapido. L'autonomia del paziente non costituisce un diritto assoluto se contrasta con la realtà clinica e la deontologia, bilanciando così il rispetto della vita con la dignità e il rifiuto di cure ormai inutili.
editor: Cianciolo Valeria
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