In materia di affidamento etero‑familiare disposto dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. n. 184 del 1983, qualora il provvedimento abbia carattere definitivo e il procedimento minorile sia stato archiviato, la competenza a vigilare sull’attuazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e dei rapporti tra genitori e minori spetta al giudice tutelare del Tribunale ordinario, ai sensi degli artt. 337 c.c. e 5‑bis, comma 5, L. n. 184 del 1983, restando invece riservata al Tribunale per i minorenni ogni statuizione modificativa o ablativa delle misure adottate, quale giudice della cognizione e dell’attuazione.
Il Tribunale per i minorenni di Palermo, nell’ambito di due procedimenti di protezione avviati nel 2019 e nel 2021, disponeva l’affidamento etero‑familiare di una minore a una coppia affidataria e la prosecuzione del collocamento in comunità dell’altra figlia della ricorrente, limitando l’esercizio della responsabilità genitoriale e demandando ai servizi sociali la gestione degli incontri protetti con i genitori.
Con il medesimo provvedimento il Tribunale per i minorenni dichiarava l’archiviazione dei procedimenti, conferendo carattere definitivo alle decisioni assunte.
I genitori, non dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, adivano quindi il giudice tutelare chiedendo l’apertura di un fascicolo di “vigilanza attiva” sull’attuazione del decreto minorile e la predisposizione di un progetto di riavvicinamento genitori‑figlie.
Il giudice tutelare dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale per i minorenni.
Proposto regolamento di competenza, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso, affermando la competenza del giudice tutelare alla vigilanza sull’esecuzione del provvedimento, una volta definito e archiviato il giudizio minorile.
La Corte valorizza la distinzione fra funzione di vigilanza attuativa propria del G.T. quale giudice di prossimità, e funzione decisoria-modificativa che resta attribuita al TM quale giudice della cognizione.
Affidamento etero‑familiare - Responsabilità genitoriale - Regolamento di competenza – Vigilanza attuativa – Funzione decisoria-modificativa - Competenza del giudice tutelare - Provvedimenti modificativi nell’interesse del minore - Rif. Leg. artt. 330, 337 cod. civ.; artt. 4 e 5-bis della Legge 4 maggio 1983 n. 184