Il momento consumativo del reato di maltrattamenti tra continuità delle condotte, applicazione della disciplina sopravvenuta e rilievo delle sole violenze psicologiche - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 16 febbraio 2026 n. 6182

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 16 febbraio 2026, n. 6182 - Pres. Di Stefano, Cons. Rel. Rosati per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, il delitto di cui all’art. 572 cod. pen., quale reato abituale, si consuma nel momento in cui cessano le condotte maltrattanti e, ai fini dell’individuazione della disciplina sanzionatoria applicabile, occorre avere riguardo a tale momento e non a quello di perfezionamento del reato. Ne consegue che, ove le condotte ingiuriose, minacciose e umilianti si protraggano nel tempo senza soluzione di continuità, anche in assenza di violenze fisiche, è legittima l’applicazione della normativa sopravvenuta più severa.
È manifestamente infondato il ricorso che si limiti a prospettare una pretesa cesura delle condotte non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata e con le risultanze testimoniali valorizzate dal giudice di merito.
 
Reato di maltrattamenti in famiglia – Natura abituale – Individuazione del momento consumativo – Applicazione della disciplina sopravvenuta – Irrilevanza delle pause nelle sole violenze fisiche – Inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza – Rif. Leg. art. 572 cod. pen.; artt. 592 e 616, cod. proc. pen.; Legge 19 luglio 2019, n. 69** (c.d. “Codice rosso”).

editor: Cianciolo Valeria