Mutilazioni genitali femminili e protezione internazionale: obbligo di valutazione del rischio prognostico e illegittimità della motivazione fondata sul mero “stigma sociale” - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 febbraio 2026 n. 3035
In tema di protezione internazionale, qualora la richiedente alleghi e documenti di essere stata già sottoposta, nel Paese di origine, a pratiche di mutilazione genitale femminile, il giudice di merito, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto a valutare il rischio di ulteriori trattamenti persecutori, discriminatori di genere ovvero inumani o degradanti in caso di rimpatrio, anche se diversi da quelli già subiti, tenendo conto del pregresso vissuto, delle peculiarità della storia personale e della condizione attuale della donna, nonché del contesto sociale e culturale del Paese di provenienza e della effettività della protezione statuale; ne consegue che integra motivazione apparente ed erronea l’affermazione secondo cui le conseguenze delle mutilazioni genitali femminili si risolverebbero in un mero “stigma sociale” privo di rilevanza persecutoria o discriminatoria, dovendo tali pratiche qualificarsi come atti di persecuzione o, quantomeno, come danno grave rilevante ai fini della protezione sussidiaria, oltre che essere valutate anche ai fini del riconoscimento della protezione speciale.
Stranieri – Protezione internazionale – Mutilazioni genitali femminili – Forma di violenza basata sul genere - Rif. Leg. art. 60 Convenzione di Istanbul, artt. 2, 3, 7, 8, 14 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta); art. 35-bis del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); art 1, lett.C-5 e C-6 della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951; art. 19 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
editor: Cianciolo Valeria
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