Addebito della separazione: occorre la prova che la crisi coniugale sia riconducibile esclusivamente al comportamento di uno dei coniugi. Cass. sez. I civ. ord. 27 gennaio 2026, n. 1874

Lunedì, 16 Febbraio 2026
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Addebito della separazione | Legittimità Sezione Ondif di Torino
Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/01/2026, n. 1874 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di separazione personale dei coniugi, la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.

Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'inosservanza dello obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale.

Rif. Leg. Artt. 143, 151, 156 c.c.

Addebito reciproco – Infedeltà coniugale – Atti di violenza – Crisi irreversibile – Nesso di causalità – Prova

editor: Fossati Cesare