Minori e incidente sull’autoscontro - Cass. Civ., Sez. III, Sent., 04 febbraio 2026, n. 2352

Cass. Civ., Sez. III, Sent., 04 febbraio 2026, n. 2352; Pres. De Stefano, Rel. Cons. Gianniti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza, ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni cura o misura atta a impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica. Pertanto, la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, la quale coesiste e concorre - ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. - con la condotta imprudente del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.


Minori - Responsabilità genitoriale - Assicurazione della responsabilità civile - Responsabilità civile - Attività pericolose; Rif. Leg. Artt. 1227 e 2050 c.c.

editor: Ferrandi Francesca