Adottabili i minori vissuti per anni in un ambiente familiare violento, malsano e fortemente deprivato. Cass., sez. I civ. ord. 10 febbraio 2026, n. 2934
Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori; ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire coerentemente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno.
E così non è sindacabile in sede di legittimità la sentenza della Corte d’Appello che, con ampia e coerente motivazione, ha confermato la dichiarazione di adottabilità di tre fratelli pronunciata dal Tribunale per i Minorenni il quale, all’esito di una accurata istruttoria, ha ritenuto entrambi i genitori non idonei a garantire lo sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico dei figli, vissuti per anni in un ambiente fortemente deprivato, deficitario e problematico e in un quadro drammatico connotato da instabilità, violenza, promiscuità, segnalando l'incapacità dei genitori stessi di avviare un percorso di sostegno tale da consentire loro di acquisire le risorse necessarie in tempi compatibili con il superiore interesse dei figli e riscontrando la mancanza di parenti idonei a farsi carico della situazione e ad offrire un adeguato sostegno ai genitori.
Rif. Leg. Artt. 8 e ss. Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.
Abbandono morale e materiale – Inidoneità genitoriale – Ambiente familiare deprivato – Violenza – Superiore interesse del minore – Incapacità dei genitori di seguire un percorso di sostegno – Assenza di una rete familiare e parentale adeguata alle esigenze dei minori
editor: Fossati Cesare
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