Addebito al marito fedifrago qualora l’adulterio abbia costituito la causa determinante della separazione. Cass. sez. I civ. ord. 10 febbraio 2026, n. 2949
Posto che in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta delle risultanze probatorie ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e alla formazione del proprio convincimento, è insindacabile, in sede di legittimità, la decisione della Corte di merito che, considerata la deposizione resa dalla figlia della coppia, che ha escluso che il rapporto fra i coniugi fosse entrato in crisi per ragioni diverse da quelle determinate dall'adulterio, ha accertato che la relazione extraconiugale del marito è iniziata in epoca antecedente alla crisi del rapporto matrimoniale.
Occorre, infatti, distinguere l'esistenza di un rapporto che possa darsi dall'inizio come difficile o addirittura conflittuale, dalla vera e propria situazione d'intollerabilità della convivenza che, a differenza del primo stato di difficoltà relazionale è, questa sì, causa della separazione e può dipendere dal contegno di uno solo dei coniugi a cui la fine della relazione coniugale va di conseguenza addebitata.
Rif. Leg. Artt. 143, 151, 156 c.c.
Separazione coniugale – Reciproche domande di addebito – Violenza domestica – Adulterio – Intollerabilità della convivenza – Rapporto conflittuale tra i coniugi – Prova – Valutazione nel meritoeditor: Fossati Cesare
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