“Ubi tutela excedit, libertas laeditur”: sulla irricevibilità del testamento alla presenza dell’Amministratore di Sostegno, salva diversa disposizione, di Federica Marciano di Scala

Nota a Cass. n. 2648 del 6 febbraio 2026

Sabato, 14 Febbraio 2026
Dottrina | Successioni | Amministrazione di Sostegno
Marciano di Scala, nota a Cass. 6.02.26 n.2648 Marciano di Scala, nota a Cass. 6.02.26 n.2648

Rigettando il ricorso, con cui un notaio si doleva del provvedimento pronunziato dalla Corte di Appello di Bari che confermava la sussistenza dell’illecito deontologico irrogato a suo carico dal Consiglio Disciplinare Notarile, per aver egli violato l’art. 28 della L. Not.[1] che prevede la irricevibilità del testamento alla presenza dell’amministratore di sostegno, stante la natura personalissima dell’atto, la Cassazione ribadisce i seguenti principi in materia di testamento pubblico e di relativa capacità a testare, nonché di Amministrazione di Sostegno.

Circa il primo punto va richiamato l’art. 587 c.c. Quest’ultimo, nella parte ove specifica che, attraverso tale atto, taluno dispone, per il tempo in cui non sarà più in vita, di tutte o di parte delle proprie sostanze, va ad evidenziare la stretta personalità del testamento. Al contrario, quindi, non può farsi testamento solo in determinati casi, coincidenti con le ipotesi tassativamente previste dall’art. 591 c.c., ossia di minore età (sub n. 1), di interdizione per infermità (sub n. 2) e di incapacità naturale (sub n. 2), che si ha quando il soggetto, pur non essendo stato formalmente interdetto con provvedimento giudiziario, era incapace a testare nell’intervallo temporale in cui fu richiesta l’integra manifestazione di volontà[2]. Pertanto, le argomentazioni con le quali la Suprema Corte motivava il proprio rigetto muovevano dal su esposto quadro normativo, nonché dal valore inviolabile che il nostro ordinamento, nel compimento degli atti giuridici, attribuisce al principio di tutela della capacità di agire, la quale deve essere liberamente espressa, salvo che non sia necessaria la rappresentanza esclusiva o la presenza dell’amministratore di sostegno per la formazione di essi[3]. E su tale ultimo punto si snoda un’altra questione principale, incidente sulle facoltà previste in materia di Amministrazione di Sostegno, istituto disciplinato dall’art. 404 ss. c.c., introdotto dal nostro Legislatore nel 2004 e oggetto di riforma con la Legge delega n. 167/2025. È riconosciuto che l’Amministrazione di Sostegno sia stata introdotta come misura di supporto diversa dall’interdizione e dall’inabilitazione, poiché incentrata su criteri di flessibilità, personalizzazione e non invasività nel sistema di protezione del soggetto fragile. Per tali ragioni e, in special modo, ponendo in rapporto la responsabilità di protezione graduata dell’amministratore nella vita e nelle scelte del beneficiario con la natura personalissima del testamento, ne consegue il chiaro orientamento della Cassazione, espressasi in rigetto alle argomentazioni del ricorrente. In ultimo, considerando, ex art. 603 c.c., i requisiti di forma richiesti ad subtantiam per il testamento, la cui inosservanza, dunque, comporta la sanzione della nullità dell’atto, si desume che la presenza dell’amministratore di sostegno sia legittima solo ove espressamente prevista e motivata nel decreto del giudice tutelare, a mente degli artt. 405 e 406 c.c., che disciplinano i limiti dell’istituto.

Sarebbe interessante, in prosecuzione e successivo ampliamento della presente questione giurisprudenziale, dedicare puntuali riflessioni anche sulla responsabilità che, in tali fattispecie, incomberebbe sull’amministratore che violi la normativa sulle limitazioni delle proprie facoltà. Gli aspetti deontologici di tale figura vanno ponderati con cautela, proprio in virtù del fatto che un eccesso di zelo nella protezione dell’incapace potrebbe costituire, al contrario di quanto potrebbe pensarsi, grave limitazione alla capacità giuridica, che è espressione del principio di dignità e di uguaglianza sostanziale, racchiusi negli artt. 2 e 3 della Carta Costituzionale, nonché nella Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).  

 

 

[1] L’art. 28 della Legge Notarile, n. 89 del 16 febbraio 1913, dispone che il notaio non può ricevere atti che siano espressamente proibiti dalla legge. Tale proibizione può intendersi anche in via indiretta, potendo essere ricavata anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza consolidata. Per la consultazione integrale, si v. www.notariato.it

[2] Differisce dalla incapacità a testare l’incapacità a ricevere testamento, disciplinata dall’art. 592 c.c. La norma, pur operando nei casi già previsti dall’art. 591, si estende anche alle ipotesi  di indegnità a succedere (art. 463 c.c.) e di esclusione per motivi di ordine pubblico, provocando l’annullabilità del testamento e l’inefficacia della disposizione a favore del beneficiario.

[3] Si v. Barba V., Testamento olografo scritto di mano dal curatore del beneficiario di amministratore di sostegno, in Famiglia, Persone e Successione, 2012, 436 ss., per approfondimenti sul tema dell’assistenza al testatore. Si tratta di un commento a Sentenza pronuziata dal Tribunale di Varese che disponeva comunque la nomina di un amministratore di sostegno, nonostante il beneficiario, affetto da SLA, fosse stato mnunito di apposito comunicatore elettronico che, unitamente alla presenza del Notaio, rendeva superflua la presenza dell’amministratore.

editor: Fossati Cesare