Nessuna limitazione alla capacità di testare da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno se non per motivato provvedimento. Cass. II Sez. Civ., Ord. 6 febbraio 2026, n. 2648

Cass. II sez. ord. 6.02.26 n. 2648 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Di regola il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno, quindi anche la capacità di donare e di testare.

È fatta salva la possibilità che il giudice tutelare, e dopo la riforma Cartabia anche il notaio rogante il testamento del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, possano imporre, nel singolo caso e in funzione di una maggiore tutela, la limitazione della capacità di testare o donare del beneficiario.

La limitazione di capacità deve risultare specificamene stabilita con il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o con un successivo decreto motivato del giudice tutelare.

Rif. Leg. art. 409 cod. civ., comma 1, 411 cod. civ., comma 4°; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

Amministrazione di sostegno – testamento – notaio - illecito disciplinare

editor: Fossati Cesare