Procedimento di adottabilità e affidamento extrafamiliare: nullità della sentenza per mancata convocazione degli affidatari nel giudizio di appello - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2026 n. 2956

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 10 febbraio 2026 n. 2956 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nei procedimenti civili in materia di dichiarazione di adottabilità del minore, qualora lo stesso sia collocato in affidamento extrafamiliare, anche a rischio giuridico, l’art. 5, comma 1, della l. n. 184 del 1983, come modificato dalla l. n. 173 del 2015, impone, a pena di nullità, la convocazione e l’audizione degli affidatari in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso il giudizio di appello, atteso che il loro contributo conoscitivo, fondato sulla quotidianità del rapporto con il minore, è funzionale a una valutazione attuale e concreta del suo superiore interesse; l’omissione di tale adempimento determina la nullità della decisione che abbia confermato lo stato di adottabilità, con conseguente cassazione con rinvio, restando assorbite le ulteriori censure di merito.


Adozione – Affidamento extrafamiliare - Rif. Leg. artt. 330, 333, 336 cod. civ.; artt. 1, 8, 10 comma 2, 11, 12 comma 1, 15 della Legge 4 maggio 1983 n. 184; art. 8 CEDU; art. 7 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

editor: Cianciolo Valeria