Assegno divorzile e morte dell’obbligato nel giudizio di cassazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2026 n. 2922

Venerdì, 13 Febbraio 2026
Giurisprudenza | Processo civile | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 10 febbraio 2026 n. 2922 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Ruggiero per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di assegno divorzile, nel giudizio di cassazione proposto avverso la decisione di merito che ne abbia riconosciuto la debenza, la morte dell’ex coniuge obbligato, sopravvenuta nel corso del giudizio, non determina l’interruzione né l’improseguibilità del processo, atteso che il giudizio di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio e che, una volta formatosi il giudicato sullo status, il processo può proseguire nei confronti degli eredi **ai fini dell’accertamento della debenza dell’assegno sino al momento del decesso.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile con prevalente funzione assistenziale, la disparità economica deve essere verificata in relazione a una effettiva e concreta non autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente, non superabile mediante altre forme di sostegno pubblico, senza che possa escludersi tale funzione sulla base della disciplina dell’assegno sociale; la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo ove il giudice abbia errato nell’individuazione della parte onerata della prova, e non già quando venga censurata la valutazione delle risultanze istruttorie.

 

A seguito del divorzio, la Corte di Appello , in parziale riforma della decisione di primo grado, ha posto a carico dell’ex marito un assegno divorzile di euro 200 mensili in favore dell’ex moglie B.B., ritenuta priva di autosufficienza economica. 

Avverso tale decisione il marito ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi in punto di onere della prova e criteri di riconoscimento dell’assegno.

Nel corso del giudizio di legittimità è sopravvenuta la morte del ricorrente, della quale il difensore ha chiesto l’interruzione del processo. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il giudizio proseguibile, dichiarando inammissibile il ricorso e confermando la debenza dell’assegno divorzile sino alla data del decesso, con condanna del ricorrente alle conseguenze processuali previste.

Assegno divorzile – Processo civile – Morte dell’obbligato nel corso del giudizio di Cassazione -  Interruzione del processo – Non sussiste -  Rif. Leg. art. 2697 cod. civ., art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 115, 116, 188, 189 210 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria