Amministrazione di sostegno: irrilevanza del conflitto familiare in assenza di accertata incapacità del beneficiando e tutela dell’autodeterminazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2026 n. 2918

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 10 febbraio 2026 n. 2918 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Casadonte per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di amministrazione di sostegno, il conflitto endofamiliare e la gestione di un patrimonio rilevante non costituiscono, di per sé, presupposti idonei a giustificare l’apertura della misura protettiva, ove non sia accertata, sulla base di elementi clinici attendibili, un’impossibilità anche solo parziale del beneficiando di provvedere ai propri interessi per effetto di un’infermità o menomazione fisica o psichica, dovendo l’istituto essere applicato nel rispetto del principio di autodeterminazione della persona. Ne consegue che la valutazione circa la sussistenza dei presupposti ex art. 404 c.c. è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e fondata sull’esame della documentazione medica.


Amministrazione di sostegno - Conflitti tra parenti – Assenza di una reale infermità psichica o fisica – Rif. Leg. artt. 404 e 407 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria