Un lavoro stagionale non adeguatamente retribuito non consente di ritenere raggiunta l’indipendenza economica del figlio maggiorenne in pari negli studi. Corte d’Appello di Bologna, sent. 9 giugno 2025

Venerdì, 13 Febbraio 2026
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Figli maggiorenni | Merito Sezione Ondif di Modena
C.d.A. Bologna, sentenza 9.06.25 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.

In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non richiede specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337-ter, primo comma c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento.

Peraltro, l’obbligo di mantenimento della prole non cessa con il compimento della maggiore età, bensì quando i figli conseguono l’autosufficienza economica, sempre che non versino in colpa per non essersi messi in condizione di conseguire un titolo di studio o procurarsi un guadagno mediante l’esercizio di un’idonea attività lavorativa ovvero per averla ingiustificatamente rifiutata. In ogni caso, non ogni attività lavorativa a tempo determinato può rivelarsi idonea a dar ragione del raggiungimento di una autosufficienza economica, potendo così  questa essere esclusa dalla esiguità della durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.

L’inadeguatezza dell'occupazione reperita in relazione alle aspirazioni ed alla formazione acquisita, non conforme al titolo di studi conseguito, l’instabilità del rapporto di lavoro e l’entità della retribuzione, non consentono al figlio maggiorenne il raggiungimento dell’autonomia economica,  né vale poi ad escludere l’obbligo di mantenimento l’eventuale fruizione della Naspi, costituendo, quest’ultima, piuttosto un sussidio pubblico temporaneo collegato ad una situazione di necessità derivante dalla disoccupazione.

Rif. Leg. Artt. 337-ter, 337-septies c.c.

Mantenimento dei figli maggiorenne – Indipendenza economica – Onere della prova – Lavoro stagionale – Modifica delle condizioni di mantenimento della prole – Esigenze dei figli

editor: Fossati Cesare