La Cassazione ribadisce i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 09 febbraio 2026, n. 2917
Il riconoscimento dell’assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale.
Divorzio – Assegno di divorzio – Accertamento - Presupposti – Funzione; Rif. Leg. L. n. 898 del 1970 e artt. 2697 c.c., 115 e 113 c.p.c.



