Patrocinio a Spese dello Stato: nel novero dei redditi rilevanti ex art. 76 D.P.R. n. 115/2002 va escluso l'assegno di mantenimento versato dal genitore non collocatario in favore dei figli, non l’assegno unico. Tribunale di Parma, sent. 26 gennaio 2026

Tribunale di Parma, Sent., 26/01/2026, n. 86 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini dell’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, l'assegno di mantenimento in favore dei figli non costituisce reddito per il soggetto percipiente, essendo la natura reddituale espressamente esclusa dalla stessa normativa fiscale - art. 3 , comma 3, lett. b), TUIR – e difettando, comunque, all'istituto, le caratteristiche proprie atte a qualificarlo in tal senso, in quanto esso non costituisce né un reddito prodotto, né un reddito entrata, non dà luogo alla produzione di alcun valor aggiunto e non si traduce in un aumento della capacità economica, reddituale e contributiva del soggetto che lo riceve, il quale neppure ne è il reale destinatario del beneficio.

In ragione della diversità di origine, ratio e natura dell’istituto, l'assegno unico, destinato ad implementare le risorse economiche delle famiglie con figli, aumentandone la relativa capacità economica, a differenza del mantenimento, costituisce effettivamente una fonte di reddito per il percipiente, quale forma di reddito-entrata che concorre a implementare la capacità economica del beneficiario e le relative risorse, che egli potrà poi utilizzare o meno per contribuire al ménage familiare.

 

Rif. Leg. Art. 76 D.p.R 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii.; Artt. 147, 148 c.c.

Contributo al mantenimento dei figli minori – Capacità economica del beneficiario – Obbligo di legge – Disparità di trattamento – Assegno unico – Diversità

editor: Fossati Cesare