L'obbligo contributivo del genitore per il mantenimento dei figli minori decorre dall'effettiva cessazione della coabitazione - Trib. Agrigento, sent. 9 dicembre 2025 n. 1302

Mercoledì, 11 Febbraio 2026
Giurisprudenza | Merito | Mantenimento dei figli | Separazione dei coniugi Sezione Ondif di Agrigento
Tribunale Agrigento, sentenza 9 dicembre 2025 n. 1302 – Giudice Spanò per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In caso di domanda di separazione giudiziale proposta prima della cessazione della coabitazione dei coniugi, l'obbligo contributivo del genitore per il mantenimento dei figli minori decorre non dalla data della domanda, ma dall'effettiva interruzione della convivenza, atteso che, in tale periodo, deve presumersi l'adempimento dell'obbligazione mediante la compartecipazione alle esigenze familiari con apporto materiale domestico, evitando così una duplicazione dell'obbligo.
L'assegno di mantenimento mensile costituisce rata di un contributo annuo complessivo, determinato in base alle esigenze dei minori e alle capacità dei genitori, e non può essere ridotto unilateralmente dal genitore non collocatario per i periodi di mantenimento diretto dei figli, richiedendo modifiche degli accordi omologati o dei provvedimenti giudiziali.
 
Separazione – Figli minori – Mantenimento - Obbligo contributivo del genitore per il mantenimento dei figli - Illegittimità della riduzione unilaterale - Rif. Leg. artt. 115 e 132 c.p.c.

 

editor: Cianciolo Valeria