Chi agisce in giudizio nella qualità di erede dell’originario titolare di un diritto reale o obbligatorio è tenuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., a provare non solo il decesso del dante causa, ma anche la propria qualità di erede mediante la produzione di idonei atti dello stato civile, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola denuncia di successione, la quale non è idonea a dimostrare il rapporto di parentela né la delazione ereditaria.
Legittimazione ad agire dell’erede – Onere della prova del rapporto di parentela – Inidoneità della denuncia di successione – Rif. Leg. artt. 1027, 1028, 1031, 1058, 1063, 1065, 1067, co. 1, 1069, co. 1,.1362, 1363, 1364, 1366,.2697 cod. civ.; artt. 81, 100, 115, 116, 360 c.p.c.