Che natura ha il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio? - Tribunale di Patti, Sent., 21 dicembre 2025, n. 1240

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Il procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, disciplinato dall’art. 473-bis.29 c.p.c., non ha natura di revisio prioris istantiae bensì di novum iudicium, essendo finalizzato a adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto. È infatti necessario l’insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla nuova realtà. Del resto, le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo modificabili solo in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi. Ne consegue che la domanda di restituzione degli assegni eventualmente corrisposti successivamente al venir meno dei relativi presupposti può essere accolta solo con decorrenza dalla data di presentazione del ricorso, non potendo estendersi a periodi precedenti.


Separazione e divorzio - Modifica delle condizioni di divorzio - Natura del procedimento di modifica - Aspetti processuali; Rif. Leg. Art. 473-bis.29 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca