Servono interventi tempestivi per salvaguardare la relazione con il figlio. Tribunale di Lecce, Decreto 16 dicembre 2025

La nota di Stefano Sinisi a questa pagina

Lunedì, 9 Febbraio 2026
Giurisprudenza | Sanzioni civili | Minori | Attuazione dei provvedimenti | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Lecce
Tribunale di Lecce, est. Carra, decreto 16.12.2025 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La perdurante vigenza di un regime di affidamento esclusivo, non può e non deve tradursi in un’ingiusta compressione del diritto del minore alla conservazione e, soprattutto, alla coltivazione di frequentazioni significative con il genitore non affidatario.

Le condotte ostruzionistiche tenute dal genitore affidatario, anche con i servizi, interferiscono illecitamente con il sereno e proficuo svolgimento delle frequentazioni, a distanza, tra genitore e figlio.

Nella prospettiva di una piena attuazione del principio di bigenitorialità, occorre porre le condizioni propizie ai fini di una graduale costruzione e di un successivo e progressivo rafforzamento del rapporto affettivo genitore- figlio.

La sanzione dell’ammonizione prevista dall’art. 473 bis. 39 c.p.c. si rende necessaria al fine di dissuadere dal reiterare le condotte illecite, prospettando il rischio concreto di comminatoria di altre e ben più afflittive misure sanzionatorie

Rif. Leg. Art. 473-bis.39 c.p.c.

Modalità di affidamento e frequentazione - inadempienze e violazioni – diritto alla relazione - minore – tutela – misure sanzionatorie

 

editor: Fossati Cesare