Trascrizione di conversazioni telefoniche e addebito della separazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 febbraio 2026 n. 2409
In tema di separazione personale dei coniugi, la trascrizione di una conversazione telefonica contenente ammissioni di una relazione extraconiugale, ancorché non accompagnata dal deposito del supporto audio, è utilizzabile come prova ai sensi dell’art. 2712 c.c. qualora la parte contro cui è prodotta non ne contesti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito la non corrispondenza alla realtà, limitandosi a eccepire la mancata acquisizione del supporto meccanico.
Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche, infatti, non può risolversi in una mera contestazione formale, ma deve investire il contenuto sostanziale della riproduzione restando ferma la possibilità per il giudice di accertarne la conformità anche mediante altri mezzi di prova.
Ne consegue che la relazione extraconiugale, unitamente alla violazione dei doveri di assistenza morale tra coniugi, può legittimamente fondare l’addebito della separazione.
Separazione personale dei coniugi – Addebito - Trascrizione di una conversazione telefonica – Prova – Rif. Leg. artt. 143 e 2712 cod. civ.; artt. 183, 215, comma 2, 366, comma 1 n. 6), 369, comma 2 n. 4) cod. proc. civ.
editor: Cianciolo Valeria
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