Al minore va esteso lo status di figlio della madre intenzionale deceduta prima del riconoscimento - Trib. di Trieste, sent. 5 dicembre 2025

Lunedì, 9 Febbraio 2026
Giurisprudenza | Merito | Minori | Procreazione assistita | Riconoscimento / Disconoscimento | Unioni civili Sezione Ondif di Trieste
Tribunale di Trieste, sentenza 5 dicembre 2025 - Pres. Rel. Fanelli per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata all’estero da coppia omoaffettiva femminile, il nato in Italia ha lo stato di figlio non solo della madre partoriente, ma anche della madre intenzionale che abbia prestato, in vita, consenso al progetto procreativo ai sensi dell’art. 8 L. 40/2004, consenso che può essere accertato anche post mortem in via giudiziale sulla base di atti formali e di univoci comportamenti concludenti (quali la partecipazione al percorso di PMA, la sottoscrizione di moduli di consenso informato, la stabile coabitazione, la condivisione delle spese e dei compiti di cura), senza che la premorienza della madre intenzionale rispetto alla domanda di riconoscimento osti alla dichiarazione di genitorialità e alla correlata attribuzione del cognome, atteso il primario interesse del minore alla certezza dello status filiationis e alla pienezza dei diritti nei confronti di entrambi i genitori.


PMA – Unione civile – Rettificazione degli atti di stato civile - Status dei nati da PMA e centralità del consenso - Riconoscimento della madre intenzionale – Riconoscimento post mortem – Rif. Leg. artt. 250, 269, 273 cod. civ.; art. 473‑bis.12 c.p.c.; artt. 8 e 9 della L. 19 febbraio 2004, n. 40; artt. 2, 3, 30, 31 Cost.; artt. 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; L. 4 maggio 1983, n. 184; artt. 29 e 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; art. 24, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; art. 33 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

 

editor: Cianciolo Valeria