Riflessioni sulla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio ultra triennale e non, di Federica Marciano di Scala
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“Le ragioni che, attenendo alla coscienza dei nubendi, rilevano per la legge canonica, non necessariamente concretano cause invalidanti del matrimonio per l’ordinamento civile e, pur se ravvisabili, restano sanate dal protrarsi del rapporto che ne è seguito”.
In tal modo la Cassazione si pronunciava, con la ben nota Sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014, che segnava una considerevole svolta nel panorama giurisprudenziale circa il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di declaratoria della nullità matrimoniale nello Stato italiano.
A ben vedersi, nella su indicata pronuncia è possibile individuare due ordini di motivi che osterebbero alla delibazione delle decisioni matrimoniali canoniche, ma che, un pò per consuetudine e un pò per semplicismo consolidato, vengono ricondotti al solo dato formale della durata ultratriennale del coniugio. Invero, l’elemento attinente alle ragioni sostanziali, seppur non esaminate nel merito dalla Corte d’Appello competente stante il suo ruolo di controllo formale, costituisce un limite preciso al riconoscimento, e ciò già prima della Sentenza del 2014.
In via disgiunta, dunque, dalla questione di temporalità del matrimonio rapporto, nonché in contrasto con la comune opinione che ha spesso sostenuto la delibabilità d’ogni sentenza di nullità ecclesiastica, va posto l’accento sulle cause collocate alla base di quest’ultima. Se da un lato è pacifico, infatti, che sia priva di fondamento una domanda di delibazione nelle ipotesi matrimonio protrattosi per più di tre anni – ad eccezione delle fattispecie in cui vi sia richiesta congiunta delle parti, presentata nella forma del ricorso – dall’altro, sussiste ancora una certa opacità interpretativa rispetto ai motivi suscettibili di riconoscimento.
Molti di essi, infatti, inficiano la validità del consenso coniugale limitatamente alla giurisdizione ecclesiale, poiché i principi che ispirano il legislatore e su cui si poggiano le norme canoniche, hanno una matrice ben diversa da quelle secolari. A titolo esemplificativo, basti pensare che sarà respinta la domanda di delibazione della sentenza canonica che abbia dichiarato il matrimonio concordatario nullo, per esclusione della dignità sacramentale[1] del patto nuziale. E ciò in ragione della incidenza che lo Stato attribuisce alle ragioni di coscienza, e di credo religioso, sul consenso nuziale.
Punti di contatto inter-ordinamentali e linee nette di demarcazione tra le due giurisdizioni, ecclesiastica e statale appunto, sono riscontrabili anche nei motivi di incapacità, che si esprime sia nel grave difetto di discrezione di giudizio sia nella incapacità ad assumere gli oneri matrimoniali[2].
In merito a quest’ultimi, con l’ordinanza n. 32148 del 20 novembre 2023, gli Ermellini rilevavano la necessità che il soggetto “versi in uno stato patologico – da intendere come alterazione del normale stato fisiologico – che, pur non tale da eliminare in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, su di esse comunque incida in un modo decisivo”, perché possa essere tale vizio del consenso canonicamente inteso, assimilabile a quelli previsti nell’art. 120 c.c, ai fini della delibazione. Il caso riguardava il ricorso in Cassazione, proposto dalla parte interessata alla efficacia statale della decisione ecclesiastica che aveva dichiarato nullo il matrimonio per grave difetto di discrezione di giudizio sul richiedente, a seguito di rigetto della domanda da parte della Corte di Appello, attesa la eccezione di contrarietà all’ordine pubblico sollevata dalla ex moglie, per la durata ultra triennale del matrimonio.
Oltre a questo punto, non può non rilevarsi quanto la Cassazione sembrava non prendere in considerazione il fatto che l’immaturità dichiarata con sentenza ecclesiastica, fondandosi su criteri di gravità accertati con i medesimi strumenti peritali previsti anche in foro civile, potesse rientrare tra i vizi genetici che impediscono la costituzione del matrimonio rapporto[3].
Tuttavia, tale valutazione può essere avanzata in astratto, atteso che la Corte d’Appello non è tenuta a valutare null’altro, se non il rispetto delle garanzie processuali nel giudizio canonico.
Per tale ragione, nell’ultima pronuncia presa in esame, parrebbe evidente la disapplicazione del principio di controllo formale, estesosi con questa sentenza anche a questioni di merito, che non rispecchiano tra l’altro il rigore del sistema canonico nella valutazione dei casi di incapacità.
[1] Tale fattispecie simulatoria si verifica, secondo la legislazione canonica, quando una o entrambe le parti, con positivo atto di volontà escludono il valore sacramentale del patto nuziale. In altre parole, accolgono l’elemento contrattuale del matrimonio, e non quello religioso. Per ulteriori approfondimenti, si v. Ortiz M.A., Volontà matrimoniale naturale e rifiuto della dignità sacramentale, in Ius Ecclesiae, XX, 2008, pp. 125-148.
[2] Secondo la normativa canonica, ex can. 1095: “Sono incapaci a contrarre matrimonio: 1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione; 2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente; 3) coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”, per cui la gravità è requisito proprio di tutte e tre le fattispecie, e non già della sola deficienza mentale, di cui al numero primo.
[3] Come noto, il matrimonio atto consiste nel momento genetico di formazione del consenso coniugale che, se gravemente infirmato da patologie di natura psichica o da deficienze diagnosticate, impedisce a tal punto la costituzione del matrimonio contratto, ossia della convivenza matrimoniale instauratasi dopo le nozze, da render quest’ultimo nullo, a prescindere dalla durata ultratriennale del rapporto coniugale.



