La sentenza di scioglimento della comunione dei beni tra ex coniugi a seguito di separazione o divorzio è esente dall’imposta di registro. Cass. sez. V civ. trib. ord. 5 febbraio 2026, n. 2433

Cass. civ., Sez. V, Ord., 05/02/2026, n. 2433 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’agevolazione di cui all’art. 19 Legge n. 74/1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 154/1999), spetta agli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale e/o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell’ambito della nuova cornice normativa (da ultimo cfr. artt. 6  e 12  D.L. n. 132/2014, conv. con modif. nella L. n. 162/2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi.

L’agevolazione predetta spetta, quindi, in esito ai procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche in relazione alla sentenza di divisione giudiziale della comunione legale dei coniugi, conseguente al mancato raggiungimento di accordi, posto che la “ratio” dell’agevolazione tributaria risiede nella volontà di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale che addivengono alla complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite divorzile, né lo scioglimento della comunione insieme ai trasferimenti (mobiliari o immobiliari) costituisce indice di capacità contributiva.

 

Conf. Cass. Sez. V, n. 3074/2021.

 

Rif. Leg. Art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74

Scioglimento della comunione tra ex coniugi – Negoziazione globale – Consenso dei coniugi – Agevolazioni per le famiglie – Esenzione imposte di registro e accessori

editor: Fossati Cesare