Quando le prestazioni lavorative sono da considerarsi eseguite affectionis vel benevolentiae causa? - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 04 febbraio 2026, n. 2281

Giovedì, 5 Febbraio 2026
Giurisprudenza | Legittimità | Convivenze
Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 04 febbraio 2026, n. 2281; Pres. Pagetta, Rel. Cons. Panariello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione, che va considerata in presenza di una convivenza specie se more uxorio, può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro.


Rapporto di lavoro subordinato – Rapporto diverso - Onere della prova – Rapporto di convivenza more uxorio Rif. Leg. Artt. 2094 e 2697 c.c.

editor: Ferrandi Francesca