Assegno divorzile: opera la condictio indebiti qualora sia accertata la non debenza ab origine delle somme versate a tale titolo. Cass. sez. I civ. ord. 29 gennaio 2026, n. 1999
Ferma la distinzione tra l'assegno di separazione e l'assegno di divorzio, i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con la situazione temporanea propria della separazione, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dagli obblighi di solidarietà post-coniugale, propri dell'assegno di divorzio.
L'assegno divorzile ha titolo nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del vincolo matrimoniale, mentre quello di mantenimento ha titolo nella separazione, sicché, salvo diversa statuizione, è dal momento del passaggio in giudicato della pronuncia sullo status che l'assegno divorzile è dovuto, in presenza dei presupposti di legge.
In ordine al diritto alla ripetizione delle somme erogate, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, opera la condictio indebiti ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile.
Rif. Leg. Art. 156 c.c.; Art. 5 Legge 1° dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno di separazione e assegno divorzile – Differenza di presupposti – Sussistenza o scioglimento del vincolo - Tenore di vita - Finalità assistenziale, perequativa e compensativa – Ripetizione dell’indebito
editor: Fossati Cesare
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